Misure regionali per la qualità dell’aria - Comune di Saronno

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cielo medio

Misure regionali per la qualità dell’aria

Regione Lombardia individua ogni anno una serie di misure atte a limitare l’inquinamento atmosferico. Alcune di esse hanno carattere permanent, altre sono valide solo nel semestre invernale.

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione Protocollo Aria

 

Limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti

 

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare i veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel. Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale comunale, con l’esclusione di autostrade e strade di interesse regionale. Sono esclusi dal fermo della circolazione varie categorie di veicoli tra i quali rientrano i veicoli a gasolio Euro 2 (o precedenti) dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, i veicoli di interesse storico o collezionistico, i veicoli classificati come macchine agricole e varie altre categorie di veicoli. Sono inoltre previste varie deroghe.

È altresì vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0.

Si applicano inoltre i seguenti obblighi:

lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;

lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

 

 

Ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile

È disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di camini aperti e camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%. È inoltre consentito bruciare solo legna vergine, pellet e combustibili assimilabili. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti.

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

È vietata la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali, salvo i casi particolari previsti dalla normativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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